istruzione adulti
Istituto Comprensivo Statale “ERODOTO”

Istruzione parentale

Indicazioni e modulistica richiesta

Cos'è

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione.
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale, vale a dire la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli.

Qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Devono inoltre rilasciare al dirigente scolastico un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

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Riferimenti normativi

https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale

 

Riferimenti normativi
Costituzione, art.30: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.
Costituzione, art. 34: “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 111 comma 2: “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1: “Alla vigilanza sull’adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione”.
Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: “Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.”
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

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